Circolare Agenzia delle Entrate n. 35 del 4 novembre 2022 - Misure fiscali per il welfare aziendale.
Chiarimenti in merito alle nuove regole per i fringe-benefits che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendenti.
Con la circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle nuove regole per i fringe-benefit che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendenti, disposte dall’art. 12 del D. L. n. 115/2022 (decreto aiuti-bis).
Secondo la disposizione sopra citata, per il periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nel limite complessivo di euro 600.
Questa disposizione rappresenta una deroga alla disciplina dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), secondo cui i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite di euro 258, 23.
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