L’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021, stabilisce che, dal 26 ottobre 2021 e fino al 15 dicembre per le finalità d’uso previste dal D.L. “Riaperture” (ivi compreso l’accesso ai luoghi di lavoro e ai servizi/attività per le quali è richiesto il green pass): le certificazioni relative alla vaccinazione/avvenuta guarigione/test antigenico rapido e molecolare rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e Stati Uniti d’America sono riconosciute come equivalenti a quelle dello Stato italiano; sono altresì considerate equivalenti a quelle italiane le certificazioni di avvenuta guarigione/vaccinazione (quest’ultima validata dall’EMA) rilasciate dalle competenti autorità dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Tuttavia, con riferimento a quest’ultima, per effetto dell’attuale art. 6, comma 1, del D.L. n. 111/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2021, per i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino, è prevista una temporanea esenzione dall’applicazione delle norme che richiedono il green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, nonché, inter alia, ai servizi e alle attività indicate dall’art. 9 bis del “Riaperture”. |
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