Disposizioni relative alle attività di ristorazione in occasione di competizioni e allenamenti di atleti di interesse nazionale nelle discipline di sci alpino e sci nordico.
Autorizzate le attività di ristorazione situate nei comprensori sciistici di sci alpino di cui all'articolo 19 del DPCM del 2 marzo 2021 o in prossimità delle piste di sci nordico e che si svolgono nel rispetto delle seguenti misure:
- i servizi di ristorazione sono riservati, anche quale punto d'appoggio, esclusivamente agli atleti, allenatori e agli organizzatori di competizioni ed eventi sportivi;
- l'attività dei servizi di cui sopra è consentita nella fascia orari 8:00-16:00, su base contrattuale formalizzata tra gli sci-club o gli organizzatori di competizioni o eventi sportivi e i titolari delle attività di ristorazione;
- la base contrattuale ha espressamente ad oggetto il servizio di mensa e di punto d'appoggio riservato esclusivamente ad atleti, allenatori e organizzatori delle competizioni;
- copia della base contrattuale stipulata deve essere conservata dall'esercente al fine di consentire i controlli da parte delle Forze di Polizia;
- gli sci-club o gli organizzatori mettono a disposizione degli esercenti, e conservano per i 15 gg successivi, un registro giornaliero dei fruitori del servizio recante per ciascun nominativo e numero di telefono, al fine di consentire un efficace tracciamento;
- all'esterno dell'esercizio deve essere noto, mediante apposito cartello, il limite di capienza del locale, tale da consentire la distanza interpersonale di un metro, nonché un avviso che il servizio è reso esclusivamente a beneficio degli atleti, allenatori, organizzatori delle competizioni e degli eventi sportivi indicati nella base contrattuale, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di altri avventori;
- l'attività avviene in ogni caso nel rispetto dei vigenti protocolli in materia di ristorazione
La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale dal 17 marzo 2021 fino al 28 marzo 2021.
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