E' stata pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare DCPREV n. 9833 del 22/07/2020 recante chiarimenti sulle principali novità introdotte dal DM 10 marzo 2020 per gli impianti di climatizzazione e condizionamento presenti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Nella circolare viene specificato che: il decreto 10 marzo 2020 consente la possibilità di utilizzo negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati A1 o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili; viene ribadito che la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti deve essere fatta a regola d'arte, quindi rispettando le regole e le norme applicabili (ad esempio norme tecniche UNI EN 378).
Gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.
Per le nuove attività
Nei procedimenti di prevenzione incendi la documentazione tecnica deve prevedere:
- nel caso di valutazione del progetto ai fini del rilascio del parere di conformità antincendio, la “specifica dell’impianto” con l’indicazione del fluido utilizzato e delle caratteristiche di installazione delle macchine;
- nel caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la dichiarazione di conformità comprensiva del manuale d’uso e manutenzione da inserire nel fascicolo antincendio dell’attività.
Per le attività esistenti
La riconversione degli impianti con fluidi A1 è considerata modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio. La stessa dovrà comunque essere documentata al Comando, all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio allegando anche la dichiarazione di conformità dell'impianto riconvertito.