Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 è stato pubblicato il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”. Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 29 luglio, attua la direttiva (UE) 2018/2002 e modifica il decreto legislativo 04/07/2014, n. 102 e il decreto legislativo 30/05/2008, n. 115.
In primo luogo (articolo 3), viene previsto un aggiornamento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico in linea con quanto espresso dal Piano Nazionale per l’Energia e il Clima (PNIEC).
Al fine del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, è istituita una cabina di regia (articolo 4), composta dal Ministro dello sviluppo economico, che la presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze, il cui compito è quello di individuare una programmazione per gli interventi di efficientamento energetico da sovvenzionare attraverso gli appositi fondi.
Il decreto prevede che gli obiettivi settoriali di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative (articolo 7). Nel primo caso il riferimento è al meccanismo dei certificati bianchi, che comprovano il risparmio energetico che deve essere conseguito obbligatoriamente da alcune categorie di imprese. Tra gli strumenti alternativi, vi è il Conto Termico, di cui il decreto prevede un aggiornamento, tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, e dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione e prevedendo l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato.
Vengono, inoltre, previsti criteri più stringenti per le imprese che devono obbligatoriamente svolgere le diagnosi energetiche (le imprese così dette energivore) attraverso l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per coloro che sono dotati di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici (articolo 8) e l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse (articolo 15).
Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, viene prevista l’emanazione di bandi pubblici per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001 e l’avvio di un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse (articolo 8).
Il decreto, inoltre, integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici (articolo 9), prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020 e da concludersi entro il 1°gennaio 2027. In ogni caso viene ribadita l’importanza per i clienti di poter accedere con regolarità, a titolo gratuito e in maniera trasparente alle informazioni riguardanti i propri consumi e le condizioni contrattuali, prevedendo, in caso, che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.
Al fine di promuovere l’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, il GSE dovrà predisporre ogni 5 anni un rapporto, articolato territorialmente, contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti (articolo 10). Nel predisporre il rapporto, il GSE dovrà tenere conto dei piani energetico-ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome e dovrà consultare le associazioni di categoria di riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, e di proporre le più efficaci azioni correttive.
Viene, invece, demandata a UNI CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, l’elaborazione delle norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia (articolo 11), al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore.
Il decreto prevede, inoltre, la predisposizione, da parte dell’Enea, del programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica (articolo 12) finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia che, tra le proprie finalità, ha quella di sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti.
Nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica (articolo 14), viene inserita la possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese. Tra le finalità del Fondo è inserita la promozione dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.
Vengono, infine, aggiornati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico (articolo 19), prevedendo che nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti vi siano le seguenti informazioni: a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore; b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato; c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente; d) recapiti delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA; e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie; f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza.