Ministero dell’Interno, con Circolare n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021, ha fornito maggiori disposizioni in ordine a quanto espresso dalla Ministra dell'Interno Lamorgese che, come noto, nelle dichiarazioni di lunedì 9 agosto, aveva preso una posizione netta sul problema del controllo sul documento di riconoscimento nei confronti dei clienti che vogliano usufruire di servizi e attività per l’accesso ai quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi.
Il provvedimento del Viminale ora detta una linea chiara sui controlli, precisando che:
· resta in capo ai soggetti identificati dall’art. 13, comma 2, del DPCM del 17 giugno u.s. l’onere di verificare mediante l’App “Verifica c 19” il possesso da parte del cliente di una delle certificazioni verdi;
· il controllo sul documento di riconoscimento di cui all’art. 13, comma 4 del DPCM sopra citato, deve essere intesa come attività di accertamento avente natura discrezionale (come dimostra la precisazione “a richiesta dei verificatori”) che si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, vale a dire, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;
· il suindicato accertamento dovrà essere svolto in modo da garantire la riservatezza del singolo, nei confronti di terzi;
· in caso di richiesta da parte del verificatore, l’avventore è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento anche se il soggetto deputato al controllo non è un pubblico ufficiale;
· qualora, a seguito di un controllo da parte delle forze di polizia o del personale di polizia municipale dovesse emergere che chi possiede la certificazione verde è persona diversa dall’intestatario della stessa, la sanzione di cui all’art. 13 del D.L. n. 52/2021, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente, risulterà applicabile esclusivamente nei confronti dell’avventore.