Il D.L. n. 139/2021 ha previsto che, già da oggi, 11 ottobre 2021, in zona bianca, tornino a esser consentite le attività che abbiano luogo nelle discoteche, sale da ballo e locali simili, a condizione che:
- siano rispettati i protocolli e le linee guida di settore;
- l’accesso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass, con tracciamento dell’accesso alle strutture;
- sia rispettata la capienza del 75% all’aperto, e del 50% al chiuso, rispetto a quella massima autorizzata;
- nei locali al chiuso sia garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria e sia rispettato l’obbligo di indossare le mascherine, a eccezione del momento del ballo.
E’ bene evidenziare che a partire dalla seconda violazione relativa alla capienza consentita o al possesso del green pass, commessa in giornata diversa dalla prima, oltre alla già prevista sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro, sarà applicabile la sanzione accessoria della chiusura del locale da uno a dieci a giorni.
Il provvedimento, inoltre:
- modifica la disciplina applicabile agli spettacoli aperti al pubblico, tra l’altro, in locali di intrattenimento e musica dal vivo, prevedendo in zona gialla una capienza del 50% (anche in questo caso, dalla seconda violazione, troverà applicazione la sanzione accessoria di cui sopra) e eliminando ogni limite di capienza in zona bianca;
- in materia di verifica del possesso del green pass negli ambienti lavorativi, prevede che il lavoratore che non sia in possesso del green pass comunichi tale mancanza al datore di lavoro (su sua richiesta) con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione dell’attività di lavoro (sui diversi profili concernenti l’obbligo del green pass per i lavoratori, cfr. FAQ FIPE).