Con la Circolare n. 11 del 22 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito allo “Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro” previsto dal decreto Sostegni.
Tale disposizione ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
I debiti, come si vedrà in seguito, devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.
Ora, con la circolare in esame – anche alla luce delle precisazioni contenute nel decreto del 14 luglio 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze – l’Agenzia individua il perimetro oggettivo e soggettivo della norma, nonché le tempistiche e gli adempimenti per enti creditori e agente della riscossione.
Ambito oggettivo (Debiti oggetto di Stralcio)
In primis, la circolare chiarisce che lo stralcio riguarda tutti i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti tassativamente elencati dalla norma (comma 9 dell’art. 4 del d.l. n. 41 del 2021).
I debiti di importo residuo «fino a 5.000 euro» sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.
Il limite di 5.000 euro va calcolato in relazione agli importi dei «singoli carichi». Pertanto, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell’annullamento; se all’interno della medesima cartella di pagamento, vi sono carichi d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro e altri d’importo residuo superiore a tale soglia, rientreranno nello stralcio solo i primi.
La circolare precisa che lo Stralcio si applica anche con riferimento ai debiti rientranti nelle precedenti definizioni agevolate previste:
- dall’art. 3 del citato d.l. n. 119 del 2018 – c.d. Rottamazione-ter;
- dall’art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) – c.d. Saldo e stralcio;
- dall’art. 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 348 – Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione.
Lo Stralcio, invece, per espressa previsione normativa, non trova applicazione con riferimento a:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
- l’IVA riscossa all’importazione.
Viene inoltre, precisato che rientrano nello Stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che alla data del 23 marzo 2021 risultino al di sotto di detta soglia (d esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate).
Fino al 31 ottobre 2021, per i debiti rientranti nel perimetro applicativo dello Stralcio sono sospesi le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione.
Per facilitare i contribuenti ad individuare l’ambito oggettivo di applicazione dello stralcio, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, è disponibile un apposito Servizio per verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di Stralcio. Se dal controllo del piano di pagamento emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento e se, nel periodo d’imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000 euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), è altresì possibile, con lo stesso servizio, procedere in autonomia alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento per le rate dovute.
Ambito soggettivo (Soggetti interessati e limiti reddituali)
Con riferimento all’ambito soggettivo, la circolare evidenzia che possono essere oggetto di Stralcio i debiti:
- alle persone fisiche che hanno percepito – nell’anno d’imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Persone fisiche
Per le persone fisiche si prendono in considerazione le Certificazioni Uniche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021.
La circolare in esame chiarisce che, ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo Stralcio, si deve far riferimento al «reddito imponibile», che prende in considerazione il reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili.
In particolare, è necessario sommare al reddito imponibile – anziché al reddito complessivo – i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del regime forfetario.
Non va, invece, sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE proprio in virtù di detto richiamo al reddito imponibile.
In sintesi, per il modello 730-3 (modello 2020, redditi anno 2019) e per il modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) 17 si considera la somma dei seguenti redditi:
- reddito imponibile Irpef;
- reddito assoggettato alla cedolare secca;
- reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Ulteriori chiarimenti riguardano le CU che rilevano solo in assenza di un modello dichiarativo valido:
- per i redditi di lavoro dipendente:
- vengono considerate tutte le CU valide (non annullate o sostituite) presentate da uno o più sostituti per il soggetto percipiente in cui siano valorizzati i campi reddituali di interesse (non si tiene conto delle CU relative a redditi percepiti dal soggetto in qualità di erede);
- in presenza di più CU emesse dallo stesso sostituto per il medesimo percipiente, viene presa in considerazione l’ultima pervenuta;
- in caso di CU relative allo stesso percipiente emesse da diversi sostituti e di conguaglio effettuato dall’ultimo sostituto d’imposta, il reddito da lavoro dipendente viene calcolato sommando gli importi dei redditi riportati nelle suddette CU, sottraendo da questi l’ammontare di quanto conguagliato;
- per i redditi di lavoro autonomo, si fa riferimento ai dati presenti nella sezione AU di tutte le CU valide presentate per il soggetto percipiente; il reddito da lavoro autonomo viene calcolato sommando gli importi riportati nel punto 8 della parte Certificazione lavoro autonomo.
Soggetti diversi dalle persone fisiche
I soggetti diversi dalle persone fisiche verificano il limite reddituale per l’accesso allo Stralcio mediante i modelli dichiarativi Redditi Società di capitali (RSC), Società di persone (RSP) e Enti non commerciali (RENC) nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.
In particolare, la circolare chiarisce che:
- in caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019;
- in caso di dichiarazioni presentate da società che abbiano optato per il regime del consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che partecipa al consolidato, ossia del soggetto che ha presentato il modello RSC.
Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro
L’Agenzia delle Entrate in seguito alla ricezione dell’elenco dei codici fiscali dei soggetti ammissibili allo Stralcio (che l’agente della riscossione era tenuto a trasmettere entro il 20 agosto 2021), effettua le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei contribuenti interessati, segnalando i codici fiscali che restano fuori per il superamento del requisito reddituale entro il 30 settembre.
L’agente della riscossione provvederà in automatico allo Stralcio dei debiti entro il 31 ottobre 2021; il contribuente potrà verificare che i debiti siano stati annullati consultando la propria situazione debitoria con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.
Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, proprio in considerazione dell’unitarietà della pretesa e quindi del carico, l’annullamento non opera se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio.
Entro il 15 novembre, l’agente della riscossione presenta al ministero dell’Economia e delle Finanze la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote stralciate. Inoltre, entro il 30 novembre 2021, l’agente segnala, ai fini del discarico, l’elenco delle quote di debito annullate agli enti creditori.