Con gli ultimi provvedimenti normativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale - Legge di conversione del D.L. 105/2021 (news Fipe), e il nuovo D.L. n. 127/2021, c.d. “green pass lavoratori” (news e FAQ Fipe) - sono state previste alcune modifiche alla disciplina concernente la durata delle certificazioni verdi Covid-19.
Considerato che, a far data dal prossimo 15 ottobre, chiunque svolge un’attività lavorativa, nel settore privato e pubblico, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, avrà l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde, e che tale obbligo permane anche a carico dei fruitori di una serie di servizi e attività (tra cui, i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, gli spettacoli aperti al pubblico e le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò), sembra utile ricapitolare, in breve, quali sono le ipotesi che permettono di ottenere il c.d. green pass, e i relativi termini di validità.
È bene fin da subito chiarire che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito con modificazioni dalla L. n. 87/2021, la durata della certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata:
1. vaccinazione;
2. guarigione;
3. test molecolare o antigenico rapido con esito negativo.
Per quel che concerne l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2:
• la certificazione rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale ha una validità di 12 mesi a partire dalla seconda somministrazione – comma 3, primo periodo;
• la certificazione è rilasciata anche contestualmente alla prima dose di vaccino (per i vaccini che ne richiedono 2), con validità a partire dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale – comma 3, secondo periodo;
• nei casi di vaccino monodose, come precisano le FAQ governative, la Certificazione è generata dal 15° giorno dopo la somministrazione ed è valida per 12 mesi;
• nel caso di somministrazione dell’unica dose per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il SARS-CoV-2, la certificazione ha validità fin dal giorno della somministrazione e per i 12 mesi successivi – comma 3, terzo periodo;
• nel caso di soggetti che abbiano contratto il virus SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo di vaccinazione, la certificazione verde ha validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione – comma 4-bis;
Nei casi di avvenuta guarigione da COVID-19 la Certificazione verde ha una validità di 6 mesi, a far data da tale evento, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute (comma 4).
Infine, nei casi di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 il green pass ha una validità pari a 48 ore a partire dall’ora del prelievo (comma 5).