L’emendamento afferma che: nei casi in cui il soggiorno ha una durata inferiore alle ventiquattro ore, la comunicazione degli alloggiati, deve avvenire “entro sei ore dall'arrivo del cliente”.
Articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53 (cosiddetto decreto "sicurezza bis") ha ridotto sensibilmente i termini per la comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza, stabilendo che, nei casi in cui il soggiorno ha una durata inferiore alle ventiquattro ore, essa debba avvenire “con immediatezza”.
Nel corso dell'audizione parlamentare che si è svolta il 4 luglio scorso, Federalberghi ha segnalato la necessità di emendare il decreto-legge, definendo un termine congruo e ragionevole (sei ore) entro il quale effettuare la comunicazione e consentendo che tale comunicazione venga effettuata mediante collegamento diretto tra i sistemi gestionali aziendali e il portale del Ministero dell’Interno.
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati, nella seduta del 18 luglio 2019, hanno approvato l’emendamento proposto da Federalberghi, riformulando le nuove disposizioni in senso più favorevole alle imprese.