Torna l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a carico degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini (ex licenza UTIF), obbligo che per ragioni di semplificazione era stato abolito dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 e che oggi è stato reintrodotto dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.
L'esonero riguardava nello specifico tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre, nonché le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati.
L'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane e della correlata licenza fiscale permaneva invece in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.
Oggi la situazione è nuovamente cambiata: l'obbligo di denuncia fiscale è stato reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell'esonero a partire dal 30 giugno 2019.
La denuncia, da indirizzare all'Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, ha validità permanente.
Le aziende che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo non devono presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.