A seguito dell’entrata in vigore del DPCM dello scorso 2 marzo, sono state aggiornate le FAQ (domande frequenti) pubblicate sul sito del Governo.
Si riportano di seguito alcune indicazioni, tratte sia da questi aggiornamenti, che dai contatti continui con le autorità locali, nonché dalle indicazioni fornite da Fipe.
Negli orari o nelle aree in cui è consentito esclusivamente l’asporto di cibi e bevande [zone rosse e arancioni], è consentito ai clienti l’uso dei servizi igienici delle attività di bar o ristorazione?Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti NON PUO' ESSERE CONSENTITO, salvo casi di assoluta necessità.
È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. Per questo, si sconsiglia di collocare nei pressi dell’esercizio tavolini, sedie o altri elementi di arredo che “invitino” i clienti a sostare per la consumazione.
È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita?Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È possibile [in zona rossa] per un cliente spostarsi al di fuori del comune di residenza per acquistare cibi o bevande per asporto?Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.Fare la spesa e acquistare prodotti alimentari per asporto rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
In caso di contestazione circa la validità dello spostamento, chi viene sanzionato?La sanzione è in capo al soggetto che, a giudizio dell’agente controllante, viola la normativa e, quindi, al cittadino-cliente, che eventualmente può fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto territorialmente competente
Ho un bar-pasticceria, a che ora devo interrompere la vendita per asporto?Dipende dal codice ATECO prevalente, da rilevare dalla visura camerale o dal sito www.registroimprese.itIn caso di attività prevalente 56.3 la vendita per asporto va interrotta alle ore 18. In tutti gli altri casi, si può proseguire fino alle ore 22
Visita la pagina della Presidenza del Consiglio dei Ministri per approfondire le disposizioni da seguire in zona rossa:
COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo | www.governo.it