A favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante per autotrazione la legge n. 183 del 12 novembre 2011 ha previsto una riduzione del reddito a titolo di deduzione forfettaria. La riduzione viene calcolata su percentuali fisse da applicare. A favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante per autotrazione la legge n. 183 del 12 novembre 2011 ha previsto una riduzione del reddito a titolo di deduzione forfettaria. La riduzione viene calcolata su percentuali fisse da applicare a scaglioni sul volume d’affari. Tale agevolazione riduce il reddito d’impresa sia per le imprese in contabilità semplificata che per le imprese in contabilità ordinaria e tiene conto dei soli ricavi derivanti dalla vendita di carburanti. La deduzione deve essere calcolata tenendo conto delle seguenti aliquote:
1,1% dei ricavi fino a € 1.032.000
0,6% dei ricavi oltre € 1.032.000 fino a € 2.064.000
0,4% dei ricavi oltre € 2.064.000.
La norma, inoltre, precisa che il calcolo dell’acconto delle imposte per l’anno successivo non deve tenere conto della deduzione forfettaria.