A partire dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale secondo cui tutti gli imballaggi immessi al consumo (anche quelli eventualmente utilizzati dai Pubblici Esercizi – compresi quelli utilizzati, ad esempio, le doggy bag, il delivery, take away ecc) devono essere adeguatamente etichettati al fine di agevolare le operazioni di raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e consentire agli utenti finali (anche consumatori) una corretta informazione sullo smaltimento degli stessi.
Preme segnalare in sintesi che:
- è consentito lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi, a condizione che l’esercente dimostri di avere acquistato suddetti prodotti prima del 31.12.2021;
- nel caso in cui non sia possibile l’apposizione fisica delle informazioni sull’imballaggio, l’obbligo può essere assolto mediante schede informative cartacee rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita, o con modalità digitali sul proprio sito internet (cfr. allegati Fipe);
- in caso di violazione dei suindicati obblighi sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che per un periodo transitorio, dal 1° al 14 gennaio 2022, saranno da 5.000 a 25.000 euro, mentre successivamente, a tale data saranno da 5.200 a 40.000 euro.
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Scopriamo di cosa si tratta:
Cos’è l’etichettatura ambientale degli imballaggi?
L’etichettatura ambientale degli imballaggi consiste nell’applicare un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio.
L’etichetta fornisce, infatti, informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore.
L’apposizione di entrambe le tipologie di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente (es: bottiglia e tappo). In caso di esportazione, occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione.
Quali sono gli obblighi di legge sull’etichettatura ambientale?
Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha indicato i “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
PRIMO OBBLIGO
In primo luogo si impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
Con questa etichettatura devono essere fornite le informazioni sulle possibili destinazioni finali degli imballaggi una volta diventati rifiuti come, ad esempio “Raccolta differenziata carta; Raccolta differenziata, verifica presso il tuo Comune…”.
Sono pertanto interessati tutti gli imballaggi che sono a disposizione del consumatore finale a qualunque titolo cioè in vendita o anche gratuitamente.
La norma non prevede espressamente chi abbia l’obbligo di apporre l’etichettatura, cioè se tale obbligo fa capo al produttore o all’utilizzatore dell’imballaggio (ad esempio: produttore della bottiglia o riempitore della stessa).
Il MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) ha chiarito che tale obbligo è posto a carico sia del produttore sia dell’utilizzatore: occorre quindi che vengano stipulati specifici accordi tra le parti e che, nel caso sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.
SECONDO OBBLIGO
A ciò si aggiunge l’obbligo, per i produttori, di indicare – ai fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.
I produttori di imballaggi devono riportare le informazioni riguardanti i materiali che costituiscono l’imballaggio (es: PAP, ALU ecc..). Con il termine “produttori” si identifica i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.
Nel caso in cui per l’imballaggio in esame non siano previste specifiche indicazioni, possono essere applicate le norme UNI (UNI 1043-1, 10667-1 o 11469). Ricordiamo comunque che le norme UNI sono volontarie e non vi è nessun obbligo di applicazione.
Questo obbligo riguarda tutte le tipologie di imballaggio, sia quelli destinati ai consumatori finali (canale B2C) che quelli destinati alle imprese (canale B2B).
Dove e come si deve mettere l’etichettatura ambientale?
L’etichettatura ambientale va prevista per tutti gli elementi di imballaggio separabili manualmente.
Quindi si deve inserire l’etichetta:
- sulle singole componenti separabili manualmente (tappo, nastro, pellicola..)
oppure - sul corpo principale dell’imballaggio (bottiglia, scatola, vassoio..)
oppure - sulla componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione
Quando la dimensione dell’imballaggio non rende fattibile l’inserimento delle informazioni si possono usare QR Code o App per fornire i dati necessari.
Non vi sono indicazioni specifiche o cogenti in merito alle modalità di etichettatura: ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti.
Quali sono le informazioni obbligatorie da inserire nell’etichettatura ambientale?
Le informazioni che devono essere inserite sull’etichetta sono:
- il tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
- l’identificazione del materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
- la famiglia del materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata)
oppure
indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.
Qual è la normativa europea sull’etichettatura?
La normativa europea sugli imballaggi e l’etichettatura è la Direttiva “imballaggi” 94/62/CE.
Essa stabilisce all’art. 8 (marcatura e sistema di identificazione) che – per facilitarne la raccolta, il reimpiego, il recupero e il riciclaggio – l’imballaggio deve indicare la natura del/i materiale/i utilizzato/i.
Prevede, inoltre, che gli imballaggi abbiano un’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), che deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e vedersi anche all’apertura dell’imballaggio.
La norma poi indica un sistema di numerazione per ogni materiale (per esempio, per la plastica la numerazione da 1 a 19, per la carta e scatole di carta la numerazione da 20 a 29 ecc.) e stabilisce che i materiali possono essere indicati anche con l’abbreviazione (ad esempio “HDPE” – High Density Poliethylene).
Quali sono le sanzioni per chi non esegue l’etichettatura ambientale?
L’art.261 co.3 del D.Lgs.152/06 prevede una sanzione da 5.200 € a 40.000 € a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219 co.5 del D.Lgs.152/06.
Le sanzioni possono essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio, sia ai commercianti e distributori.
Gli imballaggi abbiano un’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), che deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e vedersi anche all’apertura dell’imballaggio.
La norma poi indica un sistema di numerazione per ogni materiale (per esempio, per la plastica la numerazione da 1 a 19, per la carta e scatole di carta la numerazione da 20 a 29 ecc.) e stabilisce che i materiali possono essere indicati anche con l’abbreviazione (ad esempio “HDPE” – High Density Poliethylene).
A tale riguardo, la FIPE ha predisposto un fac simile che può essere utilizzata dalle imprese associate al fine di adempiere ai suddetti obblighi (Scarica qua).