Imposta di Soggiorno
Esenzione applicazione imposta di bollo: l’albergatore che provvede alla riscossione dell’imposta e al successivo versamento al Comune, rilascia al cliente quietanza dell’avvenuto pagamento dell’imposta di soggiorno in alternativa:
- Apponendo sulla fattura o ricevuta fiscale emessa l’annotazione che evidenzia, in apposita riga, l’importo dell’imposta di soggiorno incassata;
- Rilasciando apposita e separata quietanza per la sola impresa di soggiorno
Ciò premesso, per quanto concerne l’applicazione dell’imposta di bollo alle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, indicate separatamente in fattura, riteniamo applicabile quanto previsto dall’articolo 5, allegato B (DPR 26-10-1972 N. 642) e che quindi siano esenti dall’imposta di bollo. Si rammenta, inoltre, che considerata l’identità di ratio e di modalità applicativa riscontrabile rispetto all’imposta di soggiorno di cui RDL 24 novembre 1938, n. 1926, si ritiene che possano essere riferiti principi affermati dalla risoluzione del Ministero delle finanze, in base ai quali l’imposta di soggiorno non concorre alla formazione della base Imponibile Iva (fuori campo Iva) ai sensi dell’articolo 13 del DPR n. 633 del 1972. In tal senso si è pronunciata con apposito parere, anche la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate in occasione dell’Introduzione del contributo di soggiorno nel territorio di Roma Capitale.