Per agevolare la continuità degli investimenti anche nell'anno 2022 e favorire la ripresa delle attività economiche e produttive nell'attuale contesto eccezionale di crisi internazionale e di incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, sono concessi contributi una tantum a fondo perduto, a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa, sostenuti dal 1° giugno 2022 al 15 novembre 2022. Possono accedere ai predetti contributi le seguenti categorie di soggetti:
a) imprese di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, iscritte nel registro imprese;
b) imprese di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, iscritte nel registro imprese;
c) proprietari o gestori di rifugi alpini ubicati nel territorio regionale;
d) imprese di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1, e 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, iscritte nel registro imprese;
e) proprietari di alpeggi o mayen ubicati nel territorio regionale, ancorché non titolari o conduttori di aziende agricole.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura pari al 35 per cento della spesa complessiva ammissibile per singola impresa richiedente, al netto degli oneri fiscali. Il limite percentuale dei contributi è pari al 45 per cento per gli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico o al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico. In considerazione della particolare situazione di difficoltà determinatasi in agricoltura a seguito della siccità eccezionale verificatasi dalla primavera 2022, per i soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), la percentuale dei contributi è pari al 45 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimento per il quale il contributo è richiesto. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 5.000 e quello massimo a euro 200.000, al netto degli oneri fiscali.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare in via telematica, tramite la piattaforma dedicata accessibile dal sito istituzionale della Regione istituita ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 5/2020, entro il 15 novembre 2022, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, sulla base dei dati autodichiarati nella domanda, attestanti il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'accesso ai contributi e di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente per l'accesso a sovvenzioni pubbliche, oltre che degli importi di spesa autodichiarati e comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 15 novembre 2022.
4. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi a domanda, da presentare con le medesime modalità ivi previste, sulla base di preventivi di spesa o di computi metrici-estimativi, corredati di idonea documentazione fiscale attestante il pagamento di almeno il 20 per cento della spesa per la quale il contributo è richiesto. Il contributo è erogato, in misura comunque non superiore a quello spettante rispetto alla spesa ammessa ad agevolazione, a condizione che, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda, il beneficiario dichiari l'ultimazione dell'investimento e presenti idonea documentazione fiscale attestante la tracciabilità e il relativo pagamento dell'intera spesa effettivamente sostenuta.
5. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con mutui o altri contributi in conto capitale a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, concessi o concedibili per le stesse spese ammesse a contributo.
6. I contributi di cui al presente articolo sono revocati se i beni agevolati sono alienati o ceduti separatamente dall'azienda nei due anni successivi alla data di erogazione o nel caso in cui il beneficiario ometta o rifiuti di esibire tutta la documentazione utile a comprovare la veridicità dei requisiti autodichiarati ai fini dell'accesso ai contributi. I contributi sono altresì revocati nel caso in cui gli alpeggi o i mayen oggetto di agevolazione ai sensi del presente articolo non siano utilizzati in tutto o in parte per la monticazione nei due anni successivi alla data di erogazione. La revoca comporta la restituzione dell'intero importo del contributo percepito, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.
7. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per i contributi di cui al presente articolo è reso noto mediante comunicazione pubblicata nella piattaforma dedicata alla presentazione delle domande ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 19/2007.
8. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito, aspetto, modalità e termini procedimentali per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, compreso il dettaglio delle spese non ammissibili e di quelle finalizzate all'efficientamento energetico o al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico per le quali la percentuale dei contributi è pari al 45 per cento.
9. I contributi di cui al presente articolo destinati alle imprese di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". I contributi destinati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono concessi ai sensi della sezione 2.1. (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 3359 del 18 maggio 2022 (Regime SA. 102896), da ultimo modificata dalla decisione C(2022) 6039 del 18 agosto 2022 (Regime SA. 103965). Salvo quanto stabilito dal comma 5, i contributi concessi ai sensi del presente articolo possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, a condizione che le sovvenzioni pubbliche ottenute, anche di natura fiscale, non eccedano complessivamente i costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione.
Presentazione delle domande:
Dalle ore 14:00 del 20/10/2022 alle 23:59 del 15/11/2022 tramite la piattaforma dedicata presente sul sito regionale.
Clicca qui per visionare il documento di delibera regionale nr 1193