Nuove procedure per il rilascio delle licenze diritti d'autore.
SIAE e LEA-SOUNDREEF hanno comunicato le nuove linee di indirizzo tecnico-operative ai fini del rilascio delle
licenze per diritti d’autore.
SIAE e LEA-SOUNDREEF, con comunicazioni separate, hanno informato FIPE degli accordi presi dai due
Organismi di Gestione Collettiva (OGC) per disciplinare il rilascio delle licenze per l’utilizzo dei repertori musicali
da essi amministrati.
Il settore della esecuzione in pubblico di opere musicali è stata segmentato in due distinte aree:
- pubblica esecuzione con strumento meccanico e ricezione nei p.e. a mezzo apparecchi riceventi delle opere
diffuse in radio e TV: la SIAE, senza soluzione di continuità, a partire dal 1° luglio 2019 rilascerà agli esercenti
la licenza ed incasserà anche i compensi dovuti a LEA-SOUNDREEF in forza del mandato da questi ricevuto.
Pertanto, per i pubblici esercizi che diffondono musica d’ambiente e per i locali serali che organizzano
intrattenimenti con musica registrata nessuna modifica sarà apportata alle procedure in essere e alle
modalità di pagamento dei compensi;
- pubblica esecuzione dal vivo: l’organizzatore dell’evento (di norma l’esercente) dovrà preventivamente
accertarsi da quali OGC sono amministrati i brani musicali che gli artisti intendono eseguire e, nel caso in cui
tra essi figurino opere in tutto o in parte gestite da LEA-SOUNDREEF:
chiedere a LEA la licenza almeno tre giorni prima dell’evento;
comunicare ed esibire, anche in formato digitale, a SIAE almeno due giorni prima dell’evento la licenza
rilasciata da LEA;
inviare in formato digitale a LEA il mod. C1 almeno due giorni prima della scadenza dei termini per il
pagamento dei compensi per diritti d’autore;
in caso di evento gratuito, inviare a LEA almeno due giorni prima della scadenza dei termini di
pagamento copia del Permesso rilasciato dalla SIAE, che per questo tipo di intrattenimenti esercita il
mandato anche per conto di LEA;
provvedere al pagamento ad entrambe le OGC dei compensi calcolati da ciascuno di essi, eventualmente
versando ad entrambi una somma a deposito.
Qualora gli esercenti non ottemperino a questa procedura, LEA – si ritiene verificabile, sulla base di
controlli organizzati e opportunamente documentati, (ma su questo aspetto le parti non dicono nulla) –
richiederà il pagamento di un compenso calcolato sulla base dell’intera programmazione dell’evento, come se
tutti i brani fossero amministrati da questo OGC; pagamento che quindi andrà ad aggiungersi a quello effettuato
alla SIAE.
FIPE ritiene che la procedura che SIAE e LEA intendono imporre al settore dell’intrattenimento dal vivo
non tiene conto delle caratteristiche proprie di questo settore ed introduce adempimenti aggiuntivi e pone a
carico degli esercenti costi e rischi punitivi ed inaccettabili.
La procedura in sostanza è così articolata:
pone a carico degli organizzatori dell’evento musicale la verifica della presenza nella “scaletta” fornita dagli
artisti di un’esecuzione dal vivo prevista almeno tre giorni prima di opere musicali in tutto o in parte
amministrate da LEA. Di norma l’esercente non è in grado di effettuare questo tipo di accertamento, ma in
caso di mancata richiesta di licenza a LEA risponde in prima persona dell’illecito penale e dell’illecito civile
previsto dall’art. 41 del D. Lgs 35/2017, che prevede sanzioni da 20.000 a 100.000 euro in caso anche solo di
mancato inserimento di un brano nel programma musicale dell’intrattenimento;
non tiene conto del fatto che spesso nel corso dell’intrattenimento dal vivo i clienti richiedono all’artista o al
gruppo musicale di eseguire brani di loro gradimento, non inseriti nella programmazione originaria. In questo
caso, può accadere che vengano eseguiti brani per i quali non era stata acquisita la licenza presso la OGC
competente in quanto non ne era prevista l’esecuzione. Il successivo inserimento nel programma musicale
dei brani aggiunti alla “scaletta” della serata non solo non sana, ma addirittura comproverebbe l’utilizzo
abusivo del repertorio per effetto della mancata acquisizione preventiva della licenza.
In conclusione, la procedura che gli OGC intendono imporre al settore della musica dal vivo pone a
carico delle imprese nuovi ed inaccettabili oneri e rischi, e li espone ad azioni di “pressing” che potrebbero
suggerire, almeno in alcuni casi, il doppio pagamento della licenza. Inoltre, il fatto che da questa procedura siano
esclusi gli eventi dal vivo organizzati in circoli riservati ai soli soci costituisce un ulteriore regalo al terzo settore,
che non da oggi conduce una spietata concorrenza sleale nei confronti dei pubblici esercizi.
E’ infine inaccettabile che, mentre a livello governativo sono allo studio interventi finalizzati ad
agevolare la crescita del comparto della musica dal vivo - anche per rafforzarne l’aspetto culturale, fonte di
reddito per artisti, esecutori ed interpreti - siano proprio gli OGC, che dovrebbero favorire questo processo, a
pretendere adempimenti così onerosi sotto il profilo gestionale ed organizzativo.
La Federazione si è attivata per richiamare l’attenzione delle Autorità sui rischi sopra richiamati,
imputabili a scelte unilaterali di SIAE e di LEA, continuando in questo modo il puntuale presidio su aspetti di forte
interesse per tutto il settore e di cui daremo puntuale aggiornamento.