Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per i pubblici esercizi e per gli esercizi di intrattenimento pubblico
COMUNICAZIONE MOLTO IMPORTANTE
Dopo due anni di esenzione, viene reintrodotta la licenza fiscale di esercizio a carico di numerose attività produttive per la vendita di alcolici anche per i pubblici esercizi e per gli esercizi di intrattenimento pubblico.
Il Decreto crescita, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico delle attività che dal 2017 ne erano state esentate e l’obbligo di denuncia fiscale è dunque reintrodotto a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge.
Informiamo che a breve le Autorità incaricate provvederanno a controllare, sul territorio, il rispetto della normativa in oggetto. Per questo motivo ricordiamo che chiunque svolga un’attività commerciale nel settore degli “spiriti”(mescita, vendita al dettaglio, commercio all’ingrosso, depositi a scopo di vendita ) e di altri prodotti come liquori, vino, birra, profumeria, alcool puro, alcool denaturato ed altro deve chiedere all’Agenzia delle Dogane, tramite domanda su carta da bollo, il rilascio della Licenza fiscale di esercizio.
ATTIVAZIONE SPORTELLO GRATUITO
A tal proposito abbiamo immediatamente attivato uno Sportello Gratuito di assistenza per la regolarizzazione della vostra posizione, in pochi passaggi possiamo completare la pratica e procedere all’inoltro.
Se siete interessati vi chiediamo di predisporre i seguenti documenti:
- due marche da bollo da 16.00 euro l’una;
- documento di identità del titolare o legale rappresentante,
- numero di iscrizione al registro delle imprese.
e contattare i nostri uffici al numero 0165/40004 – interno 2 chiedendo di Federica
E’ bene precisare che la novella normativa in commento non ha previsto la reintroduzione
dell’obbligo di pagare il diritto annuale di licenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera e) del Testo Unico
delle Accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), che era stato abrogato già nel 1999, con il comma
5, dell’art. 21, Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Sebbene nulla venga detto in ordine ai soggetti che avevano richiesto la licenza prima della
soppressione di tale obbligo, è ragionevole ritenere che, salvo in caso di modifica dei dati dichiarati, non
sussista l’onere di presentare una nuova denuncia.