Oggetto: Sanzioni per contratto a tempo determinato (a termine)
A seguito dei recenti accessi ispettivi effettuati dagli organi competenti lo Scrivente ritiene doveroso sottolineare nuovamente quanto segue.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (anche aziendali) non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0, 5. In caso di inizio dell’attività in corso d’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare 1 contratto di lavoro a termine (art. 23, co. 1, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).
La legge n. 96/2018 modifica l’art. 31, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015 e introduce una precisazione quanto al numero dei contratti a termine ammessi, qualora il datore abbia in corso sia ordinari rapporti di lavoro a termine che lavoratori in somministrazione a tempo determinato. Ebbene, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo il limite disposto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 (20% dei contratti a termine veri e propri rispetto all’organico “stabile”), il numero di lavoratori assunti con contratto a termine e con contratto di somministrazione a termine non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione di tali contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore ove esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione.
Sono esenti dal limite di legge, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste dai contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici ;
- b) da imprese start-up innovative di cui all’art. 25, co. 2 e 3, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società o per il più limitato periodo previsto dall’art. 25, co. 3, per le società già costituite;
- c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art.21, co. 2 (ovvero sia quelle previste dall’apposito decreto ministeriale che quelle previste dal contratto collettivo) ;
- d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici, televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive (art. 1, D.Lgs. 7.12.2017, n. 202) ;
- e) per sostituzione di lavoratori assenti, quali quelli assenti per malattia, in quanto in servizio presso la protezione civile o il soccorso alpino, in aspettativa ecc.;
- f) con lavoratori di età superiore a 50 anni (art. 23, co. 2, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).
Nel caso in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga in violazione del limite percentuale di cui al co. 1 (fino a 1 dipendente a termine se l’organico stabile non supera le 5 unità, il 20% negli altri casi) , restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
- a) al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a 1;
- b) al 50% cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a 1 (art. 23, co. 4, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).
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