Ulteriore sentenza del Consiglio di Stato per definire i requisiti del consumo sul posto di alimenti laddove consentito nelle attività di esercizi di vicinato, gastronomie, panetterie etc. Come è noto, l’articolo 3 del D.L. 223/2006 consente il consumo immediato SUL POSTO degli alimenti utilizzando i locali e gli arredi dell’attività, a condizione che sia escluso il servizio assistito al tavolo e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, mentre l’articolo 4 riconosce, ai titolari dei panifici, analoga facoltà con riferimento alla vendita per il consumo immediato dei prodotti di propria produzione.
Nel corso degli ultimi 2 anni si è dato conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia segnalando in particolare una linea interpretativa, in forza della quale, affinché il consumo immediato dei prodotti di gastronomia sconfinasse nell'esercizio abusivo di un'attività di somministrazione, sarebbe stata sempre necessaria la presenza di un servizio ai tavoli da parte del personale presente in sala ed i tavoli già apparecchiati. In caso contrario l'attività non avrebbe potuto essere qualificata quale somministrazione "assistita" e pertanto, pur se svolta con l'impiego di arredi e stoviglie tipici di un vero e proprio servizio di ristorazione sarebbe rimasta nella categoria del consumo immediato consentito degli esercizi di vicinato e panifici.
Il Consiglio di Stato (pur riformandone la decisione) ha accolto il diverso punto di vista del Tar con riferimento ai suddetti aspetti.
Il criterio funzionale espresso dalla Circolari del Ministero, legato alla presenza e tipologia di attrezzature (tavolini, banche, panche) poste a servizio di chi intenda consumare nei locali dell'attività, risulterebbe coerente alla legge.
Una simile valutazione e distinzione relativa al consumo sul posto in esercizi di vicinato deve essere effettuata di volta in volta al fine di verificare se i singoli requisiti presenti (tavoli e sedute abbinate, vendita a pezzo e non a peso, tipo di materiale per stoviglie...) abbiano caratteristiche tali da connotare il locale come (anche) da somministrazione, oppure si contengano "in una dimensione accessoria, eventuale e secondaria rispetto alla vendita da asporto, la quale deve comunque contenere il carattere prevalente e funzionale".
Successivamente a tale pronuncia, sono state pubblicate alcune sentenze che in apparente contrasto con la nuova linea interpretativa, identificano ancora il servizio al tavolo quale elemento necessario delle attività di somministrazione assistita.
Ferme restando le perplessità sollevate, sembrerebbe necessaria una valutazione complessiva in ordine all'assetto del locale e alla tipologia e qualità degli arredi messi a disposizione dei clienti.
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