Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 19 giugno u.s., l’Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021, che ha modificato la disciplina degli ingressi in Italia dai Paesi esteri, a partire dalla data odierna e con validità fino al 30 luglio p.v.. In particolare, l’Ordinanza, ferme restando le altre disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021, e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio u.s., dispone che (art. 1) chiunque faccia ingresso in Italia dai Paesi e territori dell’Elenco C dell’allegato 20 del richiamato DPCM (Paesi dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco ed Israele), ha l’obbligo di presentare ai vettori al momento dell’imbarco e a chiunque deputato ai controlli, una delle certificazioni verdi Covid-19, introdotte in Italia dal D.L. 22 aprile 2021 n.52, in linea con la disciplina europea sul green pass(DPCM 17 giugno 2021), attestante alternativamente:
L’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
L’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
L’effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Tali certificazioni verdi devono riportare i dati indicati dall’articolo 3 del DPCM 17 giugno 2021, devono essere redatte almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale, che cartaceo.
Ai fini dell’ingresso in Italia, sono valide, anche, le certificazioni verdi rilasciate in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato terzo, attestanti le tre condizioni sopra esposte (vaccinazione validata dall’EMA; guarigione con cessazione dell’isolamento prescritto; effettuazione nelle 48 ore precedenti di test molecolare o antigenico, con esito negativo al virus Sars-CoV-2).
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